BONUS RISTRUTTURAZIONI 2020

LE NOVITà IN AMBITO DI ECOBONUS BONUS FACCIATE E RISTRUTTURAZIONI


>> APPROFONDIAMO CIO' CHE E' L'ARGOMENTO ECOBONUS 110 %.

Lo scorso 21 Maggio 2020 in “chiacchiere pragmatiche” abbiamo trattato il tema del Decreto-rilancio relativo ai nuovi incentivi sulle costruzioni, ristrutturazioni e bonus edilizio, attuabile dal primo Luglio fino allo scadere del 2021, cercando di capire e chiarire di cosa si tratta. 

Si parla di un Decreto particolarmente discusso in quanto in grado di ridimensionare il sistema edilizio attuale. Gli art. che maggiormente saranno oggetto di discussione sono quelli del cap. 6, in particolare l’art. 119, che va a specificare quali sono le prestazioni tecniche che possono rientrare nel recupero fiscale del 110%, ovvero di una retribuzione superiore rispetto alla cifra spesa per effettuare l’intervento edilizio. L’articolo va a toccare quattro punti principali. In primis un efficientamento energetico relativo ad interventi all’involucro, siano questi verticali o orizzontali del fabbricato, che interessino almeno il 25% di questo e che permettano al fabbricato un aumento di efficienza di almeno due classi energetiche. Per questo tipo di operazione viene predisposto un importo massimo di spesa pari a 60.000 € a unità, ovvero villa singola, se prima casa, o condominio, in base al numero di unità presenti.

 

 

Successivamente il Decreto prevede il miglioramento dell’impianto termico, con la sistemazione, l’aggiornamento o sostituzione dell’impianto, anche stravolgendolo in toto, sostenendo una spesa massima di 30.000€ per unità abitativa. Perché ciò avvenga è fondamentale avere una relazione asseverata da parte di un tecnico, con una certificazione energetica ante e post intervento, e una relazione giurata asseverata, inviata all’ENEA, l’ente che segue i recuperi fiscali, con lo scopo di dimostrare che gli interventi fatti rispondano alla normativa.

 

 

Viene poi trattato il tema del sisma bonus, ovvero la messa in sicurezza dei nostri stabili. Nelle zone sismiche 1, 2 e 3 si può ottenere il recupero fiscale su una spesa di 96.000 €. Per cui tutti gli interventi atti a migliorare la struttura e la sicurezza della stessa in caso di sisma o calamità rientrato nel bonus.

 

 

 

Infine viene trattato il tema degli impianti fotovoltaici, ovvero dell’energia rinnovabile. Questi posso essere inseriti nelle nostre proprietà con un massimo di spesa di 48.000 € ad impianto, ovvero a 2.400 € a KW per impianto, mentre per i sistemi di accumulo va considerata una cifra di 1.000 € a KW.

Sia i pannelli fotovoltaici che l’istallazione di colonnine fast charge, a richiesta del Decreto, per ottenere il recupero fiscale devono essere abbinati almeno ad uno dei tre punti precedentemente trattati.

La grande novità però si concentra soprattutto sull’aspetto finanziario, in quanto rimane stabile il recupero del 50% sulla ristrutturazione e il 65% sul cambio di serramenti che, se integrati al rifacimento del cappotto rientrano nel 110%.

 

 

Ma chi può usufruire del nuovo ordinamento? A differenza dell’impianto normativo attuale, le imprese sono escluse dal Decreto rilancio, a differenza delle persone fisiche, con la prima casa, e dei condomini che possono beneficiarne nella sua interezza, così come gli istituti di case popolare e alle cooperative di abitazioni a proprietà indivisa. Solo gli interventi antisismici posso essere estesi oltre alla prima casa.

La norma va poi abbinata all’art. 121 che tratta la parte finanziaria del Decreto. La norma vigente è sempre stata orientata verso la presenza di detrazioni fiscali divise in 10 quote annue, a differenza degli interventi sismici che hanno un recupero in 5 anni, di norma rivolte verso chi non ha modo di utilizzare le detrazioni fiscali.

La particolarità questo articolo risiede in due punti fondamentali. Innanzitutto questa detrazione può essere convertita in uno sconto in fattura, ovvero uno sconto pari alle detrazioni retribuite. Il fornitore che abbraccia tale aspetto può usufruire della cessione del credito di imposta, scontato in fattura, ovvero cedere al mercato e monetizzare il credito d’imposta. L’altro aspetto importante è quello di cedere il credito d’imposta direttamente sul mercato. La potenza di questa normativa sta nell’effettuare degli interventi di ristrutturazione, convertire le detrazioni in crediti d’imposta, cederle di fatto ad un istituto di credito senza pagare l’insieme dei lavori, il tutto retribuibile in 5 anni ad impatto 0.

 

 

E’ importante che oltre alla relazione giuridica asseverata da parte di un tecnico specializzato, per ottenere la cessione del credito di sconto in fattura, dev’essere inviata la richiesta telematica presso l’Agenzia delle Entrare. Alla domanda va allegato un visto di conformità di un professionista abilitato, ovvero di un commercialista, caf o consulente del lavoro. Anche le spese rivolte ai tecnici abilitati sono incluse nel bonus. Inoltre lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta si applica a tutti i lavori del 2020 e del 2021, integrando interventi edilizi già realizzati prima di Luglio dell’anno corrente, sfruttando la norma anche nelle detrazioni fiscali del 50% e nel bonus facciata del 90%.

Si parla quindi di interventi che si estendono oltre alla prima casa, ovvero di altri beni di proprietà sulla quale è possibile avere il recupero fiscale. Importante è anche il ruolo delle banche, la quale possono svolgere il ruolo di società di leasing, mettendo a disposizione i propri tecnici per controllare l’andamento dei lavori e liquidando le prestazioni eseguite. Il Decreto è stato scritto con lo scopo di concedere a chi avesse l’impossibilità di recuperare con le imposte le detrazioni fiscali, e l’augurio è che ciò posso favorirvi a pieno.

 

Per qualsiasi precisazione e specifica invitiamo alla visione della diretta presso il nostro profilo Facebook, nel quale è presente il dott. Rodolfo Massari, dello studio Ergon Commercialisti, che grazie al suo intervento chiarisce l’aspetto finanziario del nuovo Decreto rilancio. 

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>> ECCO I  BONUS RELATIVI ALL'ANNO 2020 PER I LAVORI DI CASA.

Come si evince tra i vari portali specifici, la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato molti incentivi relativi ai Bonus in ambito di ristrutturazione e non solo. Le novità sono in ambito di Eco e sisma bonus, così come le detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra le novità della Manovra ci sono il bonus facciate e il bonus rubinetti; inoltre lo sconto in fattura sarà solo per i lavori condominiali.

Bonus casa 2020, la Legge di Bilancio ha previsto un corposo pacchetto di incentivi e detrazioni per i contribuenti, fatto di proroghe e anche di novità.

Faranno parte della Finanziaria 2020 tutti i bonus che riguardano i lavori in casa già presenti nel 2019.

Dunque, per il prossimo anno i contribuenti potranno approfittare del bonus ristrutturazioni, che è di sicuro tra i più apprezzati, così come l’eco bonus e il sisma bonus, per la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico.

Prorogati anche il bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici e il bonus verde per sistemare giardini e terrazzi.

Ma questa Legge di Bilancio ha in serbo anche novità assolute, come il bonus facciate e il bonus rubinetti.

Infine, ci sono novità che riguardano il tanto contestato sconto in fattura, che verrà applicato solo per i lavori condominiali che superano i 200.000 euro.

 


>> BONUS RISTRUTTURAZIONE 2020

La pubblicazione in Gazzetta della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) ha confermato anche per il 2020 molti dei benefici fiscali previsti per i possessori di immobili, i cosiddetti Bonus Casa.

 

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio per il 2020 ha esteso fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni fiscali previste per:

 

le ristrutturazioni edilizie

l'acquisto di mobili per arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili)

la riqualificazione energetica (c.d. ecobonus)

Bonus Casa 2020: le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L'agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

 

interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia);

interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;

gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Ecobonus

Confermato anche il c.d. ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all'85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi ammessi all'agevolazione sono:

 

riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (limite 100.000 euro);

interventi sull’involucro degli edifici (limite 60.000 euro);

installazione di pannelli solari (limite 60.000 euro);

 

 

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (limite 30.000 euro);

acquisto e posa in opera delle schermature solari (limite 60.000 euro);

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (limite 30.000 euro);

acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;

acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Di seguito il dettaglio della detrazione applicabile per i suddetti interventi.

 

SE VUOI APPROFONDIRE: https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/EDILIZIA/23053/Bonus-Casa-2020-le-detrazioni-fiscali-per-ristrutturazioni-edilizie-riqualificazione-energetica-e-mobili

>> ECOBONUS 2020: DETRAZIONE 65% PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Aggiornamento del 24 dicembre 2019. Con l’approvazione della Manovra finanziaria 2020, Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus Mobili hanno ricevuto l’ok dal Governo anche per il 2020, con le stesse aliquote e caratteristiche. C’è anche un nuovo Bonus, il Bonus facciate: leggi di cosa si tratta. Questi quattro bonus sono tutti presenti nel testo della Legge di Bilancio 2020. Anche il Bonus verde è stato prorogato al 2020. Il Sismabonus era già stato confermato fino al 2021 con la Legge di Bilancio 2018.

Ecobonus 2020: per quali interventi è al 65% o più?

infissi,

caldaie senza termo valvole,

stufe a legna o a pellett, a patto che il produttore abbia attestato il rendimento energetico è necessario usufruire della detrazione al 50% per ristrutturazioni. Gli interventi sopraelencati, infatti, non rientrano nell’ ecobonus ma nel bonus ristrutturazioni.

 

Le agevolazioni confermate nel 2020 con l’ecobonus invece sono:

a) al 65% l’aliquota per interventi di

– coibentazione dell’involucro opaco,

– pompe di calore,

– sistemi di building automation,

– collettori solari per produzione di acqua calda,

– scaldacqua a pompa di calore,

– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

 

b) al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

 

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Il fornitore può dire no allo sconto in fattura

Il fornitore “non si può opporre” alla richiesta del committente, ma ciò comporta che dovrà anticipare come se fosse un finanziamento in cinque anni tali somme, rischiando aumento dei costi e crisi di liquidità. Il fornitore può opporsi a tale opzione o deve accettarla comunque? Vediamo la questione in dettaglio.

 

Ecobonus: tra chi vende e chi compra, chi ne ha diritto?

Chi acquista un immobile da un’impresa non può beneficiare delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni. 

 

Sconto Ecobonus al posto della detrazione: operativo

Un Provvedimento del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate rende operativo lo sconto al posto della detrazione: ecco come si fa

 

Ecobonus ai genitori, ora si può: le condizioni necessarie

Sì al trasferimento dell’Ecobonus ai genitori per i lavori sulla casa del figlio, se il figlio è incapiente e non può usufruire della detrazione. Leggi tutto l’articolo

 

Ecobonus, le novità della Circolare 13 delle Entrate

La circolare 13 dell’Agenzia delle entrate contiene una serie di puntualizzazioni su specifiche questioni con una serie di novità per i lavori di risparmio energetico (Ecobonus), oltre che per quelli di ristrutturazione e per l’acquisto degli elettrodomestici (Bonus Mobili). Leggi: l’Ecobonus nella dichiarazione dei redditi e le altre novità.

 

Ecobonus: la nuova Guida delle Entrate (febbraio 2019)

L’Agenzia dell Entrate ha pubblicato la nuova Guida all’Ecobonus aggiornata a febbrario 2019.

 

La sostituzione della caldaia può beneficiare (oltre che del Bonus Mobili) dell’ecobonus, che non dà diritto al bonus mobili. Non è richiesto solo un miglioramento energetico rispetto alla situazione precedente ma bisogna:

– sostituire una caldaia esistente con caldaie a biomassa e caldaie a condensazione almeno in classe A (ecobonus 50%);

– sostituire una caldaia esistente con caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di termoregolazione evoluti (ecobonus 65%).

 

SE VUOI APPROFONDIRE: https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/


>> PARLIAMO DEL BONUS FACCIATE 2020

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

Approfondiamo il bonus facciate

La Legge di Bilancio per il 2020 definisce le modalità per fruire della nuova detrazione, ovvero in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell'Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in merito), per usufruire della detrazione sarà certamente necessario:

pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;

domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti

ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali

in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori

comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri

fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute

ricevute dei bonifici di pagamento.

Quali interventi comprende il bonus facciate

Ferme restando le disposizioni agevolative in materia edilizia (per le ristrutturazioni edilizie) e di riqualificazione energetica (ecobonus), il bonus facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

 

Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):

 

influenzi dal punto di vista termico l’edificio;

ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;

si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA.

 

Gli interventi inclusi

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di:

intonacatura;

verniciatura;

ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Gli interventi esclusi

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:

sugli impianti di illuminazione;

sui pluviali;

sugli impianti termici;

sui cavi esterni.

Restiamo in attesa della guida dell'Agenzia delle Entrate che entri nel dettaglio (come già fatto per le ristrutturazioni edilizie, l'ecobonus, il sismabonus e il bonus mobili).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

 

SE VUOI APPROFONDIRE: https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/EDILIZIA/23041/Bonus-facciate-2020-cos-come-funziona-e-quali-interventi-comprende